L’utilizzo e la pratica del kiteboarding in Italia è disciplinato dal “Ministero dei Trasporti e Infrastrutture” per mezzo del “Regolamento Diporto Nautico”
In Italia per circa sei mesi, con l’arrivo del bel tempo, si attiva il periodo balneare con una serie di ordinanze che vengono emanate dai comandi locali delle CP e dai comuni che amministrano tratti di costa, di spiaggia o acque interne.
L’ordinanza di sicurezza balneare è un provvedimento amministrativo emanato dal locale ufficio del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera competente per territorio per disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere.
Tale ordinanza quindi disciplina l’utilizzo di natanti a motore come barche e moto d’acqua, ma anche attività sportive come le canoe, kayak, kitesurf, windsurf e surf.
Dobbiamo sapere quindi che dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno l’uso delle spiagge, dei litorali e delle acque dove si esercita l’ attività del kitesurf è disciplinato dalla presente ordinanza!!
More Info: “Regolamento Diporto Nautico”
More Info: “Ordinanza balneare kitesurf”
Di seguito il regolamento/ordinanza generale per la navigazione con il kitesurf in Italia:
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)
– Articolo 23 (Impiego delle tavole con aquilone)
1. L’uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf, è consentito esclusivamente a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età, in possesso di un’apposita polizza assicurazione RC e persone.
2. Durante l’utilizzo dei kitesurf è obbligatorio:
a) indossare permanentemente un giubbotto salvagente omologato, di categoria “ad uso sportivo” nonché un caschetto di protezione;
b) dotare i kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido su una delle due linee; sull’altra linea, invece, da una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala. Per il kitesurf 21 con barra di controllo a quattro o cinque linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala);
c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
3. E’ vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
– Articolo 24 (Navigazione con i kitesurf)
1. L’esercizio del kitesurf è consentito:
a) al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, e comunque entro 1 miglio dalla costa;
b) in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).
2. Con i kitesurf è comunque vietato:
a) navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
b) navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della presente ordinanza;
c) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari;
d) navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
e) navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
f) navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
g) navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento;
h) navigare all’interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare.
– Articolo 25 (Corridoi di atterraggio per kitesurf)
1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco) l’atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l’una dall’altra;
c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
d) per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 mt. deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione concedente;
e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOI USCITA KITESURF –VIETATA LA BALNEAZIONE”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura. Si riporta di seguito una schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf:
2. Norme di comportamento:
a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
b) nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
c) l’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
3. L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 25/42 in data 01.07.2010, ovvero dell’Autorità Portuale di Cagliari, per gli specchi acquei ricompresi all’interno della relativa giurisdizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell’Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma 1. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.
4. L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.
– Articolo 26
1. Quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite; quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento da la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un’unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.
– Articolo 27 (Disposizioni particolari)
1. Al fine di salvaguardare l’incolumità dell’utenza degli arenili, l’utilizzo di mezzi gommati sospinti da aquiloni, aventi caratteristiche similari ai kitesurf, è vietato durante la stagione balneare (1 maggio – 31 ottobre), ad esclusione delle aree appositamente autorizzate a tal fine da parte della competente Amministrazione Regionale, Comunale ovvero Autorità Portuale.
2. Si applicano anche a tale fattispecie le prescrizioni di sicurezza previste all’art. 23 della presente ordinanza.